Più volte abbiamo segnalato le nostre perplessità sulle "ciclabili" disegnate a terra in varie vie a senso unico della città, quasi tutte con limite di velocità a 50km/h, compresa via Cairoli, ciclabili che si trovano a sinistra della carreggiata ed in modo promiscuo prevedono il passaggio dei ciclisti nel senso opposto a quello di marcia dei veicoli a motore.
Consultando sia il Codice della Strada in vigore sia il Decreto Ministeriale n.557 del 1999 non abbiamo trovato traccia normativa di queste infrastrutture ciclabili realizzate dal Comune. Anche i pareri del Ministero dei Trasporti su domande specifiche riguardanti le ciclabili nel 2006, nel 2008 e nel 2011 escludono la possibilità di realizzare ciclabili in controsenso non separate da uno spartitraffico invalicabile.
Sembrerebbe quindi che non sia possibile realizzare una corsia riservata monodirezionale in carreggiata su una strada a senso unico in senso opposto a quello dei veicoli se non delimitata da uno spartitraffico invalicabile di 0,50 metri.
DECRETO MINISTERIALE
SCHEDA DIVULGATIVA SULLE CICLABILI
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(Anche le strisce gialle non sono a norma perchè di larghezza inferiore ai 30 cm come prescritto dal DM 557) |
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"Ciclabile" di via Cairoli |
Il limite dei 50 km/h in questi sensi unici, oltretutto, ne aumenta la pericolosità di percorrenza per l'utenza debole, che rischia di trovarsi di fronte veicoli a motore a grande velocità, che possono facilmente invadere la corsia ciclabile, non essendovi alcuna barriera fisica che separi la strada.
Ci chiediamo, quindi, su quali basi normative queste infrastrutture per ciclisti siano state realizzate?
Che ciò non possa essere fatto lo desumiamo anche dal dibattito che nei mesi scorsi si è sviluppato a livello nazionale in merito ad un provvedimento previsto dal nuovo Codice della Strada in discussione ora in Parlamento, che prevedeva la possibilità per i ciclisti di andare controsenso, ma solo ed esclusivamente in zone a velocità calmierata (ZONE30).
Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 182 del Codice della Strada
reciterebbe: “Nelle strade o nelle zone all’interno dei centri abitati
nelle quali il limite massimo di velocità è uguale o inferiore a 30
km/h, può essere consentita, se espressamente prevista con ordinanza, la
circolazione dei ciclisti anche in senso opposto a quello di marcia di
tutti gli altri veicoli. La facoltà di cui al periodo precedente è
adeguatamente segnalata mediante l’aggiunta, ai segnali verticali di
divieto e di obbligo generico, di un apposito pannello integrativo di
eccezione per i velocipedi”.
Ora, se queste "ciclabili" in controsenso disegnate a terra non sono a norma, in caso di sinistro cosa succede?
Il Ministero dei Trasporti dichiara che "..Fino al ripristino delle regolamentari condizioni di circolazione, come ampiamente descritto, ogni responsabilità, civile e/o penale, per danni e/o lesioni, derivanti da sinistri comunque connessi con l'adozione dei provvedimenti in argomento, ricade sull'amministrazione comunale che li ha emanati in difformità della normativa vigente, ..."
Di chi è la colpa? Chi paga i danni? Ed il Comune, che le ha realizzate, rischia di dover pagare un risarcimento danni di centinaia di migliaia di euro a chi, su quelle ciclabili, si è fatto male? E le Polizze assicurative stipulate dal Comune rispondono nel caso l'infrastruttura non sia a norma?
A queste domande occorre dare una risposta immediata, visto che non stiamo parlando di possibilità remote. Un sinistro sulla ciclabile in controsenso che ha visto coinvolto un ciclista ed un'auto è già accaduto nei mesi scorsi in via Martelli:
e quest'altro caso nel 2014 in via Guerrazzi:
E ci chiediamo chi avrebbe pagato i danni di quel sinistro, che ha visto il 25 settembre scorso un auto ribaltata sulla ciclabile in via Cairoli, se sotto di essa ci fosse finito un ignaro ciclista.
Se quindi non ci siamo sbagliati e tutte queste ciclabili non sono a norma e non lo saranno nemmeno nel caso in cui il codice preveda il "senso unico eccetto bici" nelle Zone30, non è forse il caso di porvi rimedio immediato prima che qualcuno chieda un risarcimento?
La soluzione c'è ed è anche a basso costo, basta introdurre immediatamente la Zona30 in tutto il centro storico, ed eventualmente trasformare le strade, dove sono state tracciate le ciclabili controsenso, da senso unico a doppio senso (di cui uno ciclabile) come suggerito dal Ministero nel 2011 in attesa che nel nuovo codice della strada sia fatta chiarezza in merito.
Ricordiamo infatti che a Giugno 2015 un giudice di pace di Piacenza ha dato torto al Comune rifacendosi al parere del Ministero dei Trasporti del 2011, parere che afferma che le bici non possono andare in controsenso nei sensi unici. E dice anche che nei doppi sensi di cui uno ciclabile è necessario intervenire con idonei provvedimenti mirati a ridurre il differenziale di velocità tra ciclisti e automobilisti (ZONE30).
Questo il parere del Ministero dei Trasporti sui percorsi promiscui:
A Piacenza il Giudice da torto al Comune:
Questo il commento dal sito poliziamunicipale.com:
Le biciclette possono circolare ‘contromano’, ma quando mai!
Si può attuare un doppio senso di marcia di cui uno per le sole biciclette previa l’apposizione di una corretta segnaletica.
Il parere del ministero delle Infrastrutture che sta rimbalzando sul
web in queste ore, consente sì alle biciclette di circolare nel senso
contrario a quello di marcia, ma solo in casi molto limitati:
occorre che la strada sia larga almeno 4,25 metri e che ci sia la
segnaletica per avvisare i conducenti che potrebbero trovarsi ciclisti
in direzione opposta.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con parere prot. 6234 del 21/12/2011, si è espresso a favore della tesi di seguito riportata. Il doppio senso “limitato” consiste in una strada a doppio senso di marcia con una direzione consentita a tutti e quella opposta solo alle biciclette. Si tratta di una forma legale per liberalizzare la circolazione
delle biciclette in molte delle strade urbane che, essenzialmente per
motivi storici, non sono dotate delle misure geometriche minime indicate
per le strade di nuova costruzione.
Secondo il ministero, non si può derogare all’obbligo di
circolare a senso unico quando non c’è abbastanza spazio per far passare
due veicoli affiancati. Però si può ricorrere a una
particolare soluzione: invece di considerare lo spazio di due corsie
normali (ciascuna di esse richiede almeno 2,75 metri), si può pensare di
strutturare la carreggiata come una corsia per veicoli leggeri (2,75
metri, appunto) più una pista ciclabile, che può essere anche più
stretta (1,50 metri). Si arriva così a un minimo di 4,25 metri, strisce
di margine comprese.
Difatti le condizioni necessarie per applicare il
doppio senso “limitato” sono una larghezza di almeno 4.25 m, il divieto
di transito al traffico pesante e il limite di velocità a 30 km/h o ZTL.
In tal modo, senza tracciare alcuna corsia dedicata è possibile
conciliare il doppio senso delle biciclette in una strada con una sola direzione di traffico veicolare.
Inoltre, occorre anche una segnaletica, che in
questo caso è analoga a quella già in uso nelle strade in cui possono
circolare contromano alcuni veicoli: per esempio, quelle di accesso ad
alcuni ospedali, in cui ci si può trovare un mezzo di soccorso in senso
contrario. Quindi, al posto del segnale di «Senso unico» ci andrà il
triangolo di «Strada a doppio senso», integrato dai pannelli che
chiariscono che il transito in un senso vale solo per le bici.
Analoghi pannelli andranno sotto i segnali che indicano le direzioni consentite. Può anche non essere usata alcuna striscia orizzontale per delimitare le corsie, perché in questo caso non si tratta tecnicamente di corsie separate.
Il ricorso massiccio allo strumento del senso unico, se da una parte
può essere utile per scoraggiare il traffico veicolare di transito,
dall’altra parte crea situazioni imbarazzanti e di grande
scomodità per chi sceglie di spostarsi in bicicletta, in evidente
contrasto alle sollecitazioni normative richiamate.
In Europa è piuttosto diffusa la pratica di
consentire alle biciclette di circolare nei sensi unici in entrambe le
direzioni applicando un cartello integrativo con la dicitura “eccetto
bici”, con o senza segnaletica orizzontale di corsia.
In Italia diverse Amministrazioni locali hanno attuato tale
soluzione, sia su singole strade che su intere zone dei centri storici
regolati come “zone 30”, anche se si tratta di una opportunità ancora controversa dal punto di vista normativo.
La soluzione del senso unico “eccetto bici” è quella più facilmente condivisibile e riconoscibile a livello europeo, semplice da adottare e già sufficientemente collaudata con esiti interessanti sul fronte della sicurezza stradale.
In attesa che il senso unico “eccetto bici” possa giungere a migliore maturazione normativa si è sviluppata una soluzione compatibile per facilitare la circolazione delle biciclette in ambito urbano.
Sostanzialmente consiste nel regolamentare una strada a doppio senso di marcia e vietare un senso ad una o più categorie di veicoli.
Innanzitutto è bene ricordare che le “Norme funzionali e geometriche
per la costruzione delle strade” (DM 05/11/2001), si applicano per la costruzione di nuovi tronchi stradali e sono solo di riferimento per l’adeguamento delle strade esistenti (art.2 come modificato dal DM 22/04/2004).
L’art.4 c.1 lett. d) del DM 557/99 prevede, tra gli itinerari ciclabili, anche i percorsi promiscuo con gli altri veicoli.
Essi possono essere previsti per dare continuità alla rete degli
itinerari ciclabili, prevista dal piano della rete degli itinerari
ciclabili di cui all’art.3 c.1, nel caso in cui non sia possibile, per
motivazioni economiche o di insufficienza degli spazi stradali,
realizzare piste ciclabili. (Il piano è obbligatorio per tutti i comuni
superiori a 30.000 abitanti) In tal caso è necessario intervenire con idonei provvedimenti mirati a ridurre il differenziale di velocità tra ciclisti e automobilisti.
Al riguardo l’istituzione di una zona a velocità limitata di cui
all’art. 135 c.14 del DPR 495/92 (zona 30), può ritenersi confacente
all’esigenza sopra rappresentata, purché in condizioni di ridotto
traffico veicolare.
Dall’attuale formulazione dell’art.4 c.5 del DM 557/99 non ci sono vincoli sulla modalità di realizzazione di itinerari promiscui anche di senso opposto.
Qualora per difetto di spazio non sia possibile la realizzazione di
una pista ciclabile in sede propria, ex art.6 c.1 e art.7 c.4 del DM
557/99, di senso opposto a quello veicolare, appare quindi ammissibile
realizzare percorsi promiscui limitando il transito in senso opposto ai
soli velocipedi, mediante l’impiego della segnaletica di obbligo di cui all’art.122 cc.2-3 del DPR 495/92 (figg. 80/81), integrata con i pannelli di cui all’art. 83 c.3 Mod. II 4.
Qualora i veicoli provengano da un senso unico, su entrambi i sensi di marcia deve naturalmente essere apposto il segnale “doppio senso di circolazione”.
In merito alle dimensioni della sezione stradale, nell’ipotesi di
strade locali urbane, si può fare riferimento al modulo minimo di corsia
pari a 2,75 m, maggiorato della larghezza minima di corsia ciclabile
pari 1,50 m, per un totale di 4,25 m.
Tale misura è da intendersi attualmente come minima inderogabile
per consentire il transito di veicoli a motore di massa complessiva
fino a 3,5 t in un senso, e di velocipedi a due ruote in senso opposto.
Per motivi di sicurezza non è opportuno consentire la sosta sulla mano percorsa dai velocipedi.
Per quanto riguarda la segnaletica orizzontale, come consentito dall’art.138 c.6 del DPR 495/92, non si dovranno tracciare le strisce longitudinali;
conseguentemente, non essendo definite le corsie di marcia, non si
dovrà fare uso della segnaletica verticale di cui all’art.135 c.19 (“uso
corsie”); in tal caso tutti i conducenti dovranno adottare il
comportamento di cui all’art.143 cc.1-2 del Codice della Strada e,
qualora si necessario, quello di cui all’art. 150 c.1.
La diffusione della bicicletta dipende dalla continuità ed estensione
della rete ciclabile, ovvero di quel sistema complesso e integrato di
spazi dedicati (piste ciclabili) e spazi condivisi (strade con traffico
non elevato), che consente di organizzare gli spostamenti in bicicletta
in modo efficiente. La possibilità di circolare in bici in
doppio senso di marcia permette un completamento a basso costo della
rete ciclabile e offre interessanti alternative a strade fortemente
trafficate.
Ora il fatto che ci sia un parere non vincola i gestori di strade a
rispettarne il contenuto, ma di certo può essere un elemento importante
per la difesa e per l’accusa qualora ci sia un incidente e il gestore
vada sotto processo.